Separazione dei beni tra coniugi: cosa comporta?

Separazione dei beni tra coniugi: cosa comporta?

I beni che entrano in comunione e quelli che restano di proprietà esclusiva, come ci si comporta nel caso di debiti, conviene più la comunione o la separazione?

Il regime di comunione legale dei beni si applica in automatico all’atto del matrimonio, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte dei coniugi. Se questi, dunque, nulla dichiarano a riguardo del proprio regime patrimoniale, opera la comunione. Al contrario, per optare per la separazione dei beni è necessario effettuare apposita dichiarazione ricevuta dal notaio o ufficiale di stato civile.

Dire che i coniugi sono “in comunione dei beni” significa approssimativamente che su tutti i beni acquistati dopo la data del matrimonio, entrambi vantano la proprietà. Tuttavia, nella comunione legale fra i coniugi, a differenza di quanto accade in quella ordinaria, non vi sono quote e non è ammessa la partecipazione di soggetti terzi alla stessa.

In pratica i coniugi sono solidalmente titolari dei beni e dei diritti in comunione. Il singolo coniuge non è titolare di una quota indivisa pari al 50% dei beni, ma è titolare di diritti unici e pieni sul bene. 

Quali beni entrano nella comunione legale dei coniugi? 

La comunione legale tra i coniugi non si estende a tutti i beni. Vi fanno parte i seguenti beni e diritti (attività):

a- tutti i beni ed i diritti acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi durante il matrimonio (salvo quanto di seguito esposto per particolari casi). Quanto acquistato durante il matrimonio rientra nella comunione anche se l’acquisto è effettuato con denaro proveniente dall’attività lavorativa di uno dei coniugi;

b- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;

c- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;

d- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Tuttavia, mentre i beni indicati alle lettere a) e d) entrano direttamente in comunione (cosiddetta comunione attuale), quelli indicati alle lettere b) e c) vi entrano solo eventualmente allo scioglimento della comunione (cosiddetta comunione residuale).

I beni che uno dei coniugi acquista non per atto negoziale ma per usucapione o accessione (acquisti a titolo originario) rientrano nella comunione legale a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.

Quali beni non rientrano nella comunione legale dei coniugi? 

Non rientrano nella comunione, e pertanto restano nella piena proprietà di ciascun singolo coniuge, i seguenti beni:

 a- di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b- acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c- di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori. Si tratta, ad esempio, del vestiario e degli accessori, come anche dei beni utilizzati per gli interessi e svaghi personali (hobby).
Il valore del bene (anche rispetto alle condizioni economiche della famiglia) dovrebbe essere irrilevante al fine di valutare se un bene è personale o in comunione, rilevando solamente la finalità dell’acquisto; tuttavia, l’acquisto di un bene di particolare valore potrebbe essere inteso come investimento piuttosto che per uso personale;

d- che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. Per svolgimento di attività professionale deve intendersi sia l’attività professionale in senso stretto (quale quella del medico, dell’avvocato, dell’ingegnere ecc.) che quella subordinata;

e- ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (per es. la pensione di invalidità);

f- acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

È possibile escludere singoli beni dalla comunione?

I coniugi che abbiano optato per il regime della comunione legale dei beni possono escludere dalla comunione medesima singoli beni acquistati dopo il matrimonio. Ciò è possibile per i beni immobili e per i beni mobili registrati (per es. auto). Per poter escludere l’altro coniuge dalla comproprietà del singolo bene è necessario che quest’ultimo partecipi all’atto di acquisto e da tale atto risulti espressamente l’esclusione con apposita dichiarazione.

Il coniuge non acquirente deve intervenire nell’atto di acquisto per dichiarare che l’acquisto è escluso dalla comunione; in questo modo manifesta di essere a conoscenza di questo fatto.
In caso di acquisto di beni mobili, il coniuge può rendere la dichiarazione di aver acquistato con ricavato di vendita di bene personale, senza particolare forma e anche oralmente ma è preferibile che adotti la forma scritta per poterne dare prova in caso di necessità.

Se un coniuge vuole acquistare separatamente anche un solo bene che ordinariamente rientrerebbe nella comunione, deve stipulare con l’altro coniuge una convenzione matrimoniale derogatoria del regime di comunione. Non è invece sufficiente che indichi nell’atto che l’acquisto avviene separatamente.

 Si può vendere a terzi la propria comproprietà in comunione?

Il coniuge non può cedere a terzi la quota sulla massa dei beni comuni né, si ritiene, cedere unilateralmente la propria quota su singoli beni.

I terzi non possono espropriare la quota di comunione ma c’è comunque una responsabilità comune (v. n. 1824).

Che succede coi creditori se uno dei coniugi abbia dei debiti?

Per i debiti del singolo coniuge risponde prima quest’ultimo coi suoi beni personali e, se questi non sono sufficienti, anche i beni in comunione ma nella misura della metà del credito; per i debiti comuni risponde il patrimonio in comunione e, se questo non è sufficiente, i beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito. Pertanto i creditori personali del coniuge possono aggredire, in via sussidiaria, i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Per esempio: se Tizio, sposato con Caia, ha contratto un debito per l’acquisto della propria auto di lavoro, i creditori devono prima tentare di aggredire i beni personali di Tizio e, non riuscendovi, possono aggredire i beni in comunione (per es. la casa), ma nei limiti del 50%.

I debiti che ciascun coniuge ha contratto prima del matrimonio sono debiti personali del coniuge.

Sono debiti comuni quelli assunti nell’interesse della famiglia, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria della relativa operazione.

Per i debiti contratti congiuntamente dai coniugi essi rispondono dei debiti comuni in via principale con i beni della comunione e, in via sussidiaria, con i propri beni personali

Come avviene il pignoramento di un bene della comunione?

 Nel momento in cui il creditore intende espropriare, per crediti personali di uno solo dei coniugi, un bene della comunione, deve pignorare il bene per intero e non per la metà e deve fare trascrivere il pignoramento contro entrambi i coniugi. All’atto della vendita o dell’assegnazione (a seconda del tipo di esecuzione forzata intrapresa) si verifica lo scioglimento della comunione limitatamente al bene pignorato e il coniuge non debitore ha diritto a ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione e pertanto il Giudice assegna il ricavato della vendita, al lordo delle spese, per il 50% al coniuge non debitore.

Che succede se uno dei coniugi fallisce? 

La sentenza che dichiara il fallimento di uno dei coniugi determina lo scioglimento della comunione legale con effetto dal deposito. Da tale momento i coniugi sono in separazione dei beni; i beni che ricadevano nella comunione legale sono in comunione ordinaria fra i coniugi fino a quando non procedano consensualmente o giudizialmente, alla divisione che può essere richiesta anche dal curatore fallimentare.

Comunione dei beni o separazione: cosa conviene?

Il regime della separazione dei beni è sicuramente preferibile quando uno dei coniugi ha una propria attività che possa comportare una responsabilità patrimoniale (es. attività di impresa o libera professione) o quando vi siano condizioni economiche di alto livello.

La separazione dei beni non pregiudica gli obblighi di solidarietà ed assistenza fra i coniugi e per la famiglia e quindi può essere scelta senza particolari preoccupazioni in proposito.

La separazione rende inoltre sicuramente più semplice la circolazione del patrimonio e dei beni (soprattutto immobili) che ne fanno parte.

Cos’è la comunione convenzionale? 

In alternativa alla comunione legale e alla separazione dei beni, i coniugi possono scegliere il regime intermedio della comunione convenzionale; in assenza di scelta si applica la comunione legale.
Con la comunione convenzionale dei beni i coniugi disciplinano ogni singolo aspetto patrimoniale dei loro rapporti; possono ad esempio convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio ma tale convenzione riguarda sempre il regime complessivo e non può essere limitata a beni specifici che sarebbero compresi nella comunione legale.
La comunione convenzionale si fonda essenzialmente su modifiche convenzionali al regime della comunione legale, con l’ampliamento o il restringimento dei beni che ricadono in comunione e delle modalità di amministrazione.

La comunione convenzionale può coesistere con:

– un patto di famiglia;

– l’esistenza di un’impresa familiare.

14 febbraio 2016

Fonte: www.laleggepertutti.it