La mediazione e il ruolo del Notaio

La mediazione e il ruolo del Notaio

La mediazione 

Il Notaio, mediatore ante litteram, ben si innesta nel campo della conciliazione ove primaria è l’esigenza di porre le parti in lite di fronte ad un soggetto terzo ed imparziale.

Questo l’iter degli interventi in materia:

–        D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, in vigore dal 21 marzo 2011, introduttivo della disciplina della mediazione tesa alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

–        la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012 n. 272 sancisce l’incostituzionalità del carattere obbligatorio della mediazione;

–        D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, che, nell’art. 5, primo comma bis, ribadisce l’obbligo, per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Il mediatore, al termine della procedura, che (a seguito dell’ ultimo intervento legislativo) non può superare i tre (non più quattro) mesi, redige un verbale al quale viene allegato l’accordo di conciliazione.

Il verbale, per assurgere a titolo esecutivo ed a titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, deve essere omologato, ai sensi dell’ art 12 D.L., con decreto del Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell’organismo previo controllo di legalità. Il verbale viene inoltre registrato e conservato negli atti dell’organismo di mediazione.

Accordo di conciliazione

E’ pacificamente riconosciuta, in dottrina, all’accordo di conciliazione, natura contrattuale.

Con esso infatti le parti, a mezzo di proprie manifestazioni di volontà, regolamentano i propri interessi realizzando i risultati di cui all’art. 1321 c.c. e pongono fine alla controversia.

L’accordo può essere raggiunto spontaneamente tra le parti oppure dietro proposta del mediatore. Lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti.

Il verbale di conciliazione

L’art. 1 D.L. cit. stabilisce che ove si raggiunga l’accordo amichevole, occorre procedere alla redazione del processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Il legislatore usa indifferentemente le definizioni di “verbale”, “processo verbale” o “verbale di accordo”.

Il verbale è un atto con cui si documenta l’avvenuto espletamento della mediazione ed in cui si dà nota dei suoi incontri e del suo esito. Avendo dunque, come asserito dalla dottrina, natura certificativa, il medesimo non rientra nel novero dei negozi giuridici.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’art 17 cit. D.L., tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è altresì esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 Euro. L’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Il ruolo del Notaio.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 11, terzo comma, D.L.).

La scelta del legislatore risulta, com’è tra l’altro già evidenziato nella stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 28/10, pienamente coerente con il sistema di pubblicità immobiliare del nostro ordinamento giuridico, che si pone il precipuo scopo di garantire un controllo di legalità e di dare certezza a tutti i dati immessi nei pubblici registri in ossequio al principio di autenticità del titolo. In tal senso, viene in rilievo l’art. 2657 c.c., che considera unici titoli validi per la trascrizione le sentenze, gli atti pubblici o le scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente.

In questo scenario, il Notaio è l’unico pubblico ufficiale che ha tra i suoi compiti specifici quello di ricevere o autenticare contratti soggetti a trascrizione.

La norma indica solo l’art. 2643 c.c., ma la dottrina, sulla base di una interpretazione sistematica, estende  l’intervento notarile anche agli atti previsti dall’art. 2645 e dagli artt 2645 bis e ter c.c., oltre che ai contratti relativi a cessioni di quote sociali o trasferimenti di azienda da pubblicizzarsi nel registro imprese.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che l’intervento del Notaio nel procedimento di mediazione può esplicarsi in tre modalità:

a)     esclusivamente in qualità di pubblico ufficiale chiamato ad autenticare il verbale di conciliazione da trascriversi, nel qual caso il suo intervento è disciplinato dalla legge notarile. L’impiego dell’autentica formale imporrà al Notaio il rispetto degli articoli 2703 c.c., 72 l.not., 86 r.not., e 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Quanto al controllo di legalità da esercitarsi sul contenuto dell’accordo di conciliazione, la legge notarile, oltre ad imporre il controllo di legalità anche sulle scritture private autenticate (art. 28 come novellato dalla legge 28 novembre 2005 n. 246), costituisce lo specifico statuto di responsabilità per il Notaio (art. 138) che autentica scritture private.

E’ dubbio se tale controllo di legalità debba estendersi, in tal caso, anche alla ricorrenza dei presupposti per l’accesso al procedimento di conciliazione.

b)     esclusivamente nel ruolo di mediatore, nel qual caso sarà tenuto ad osservare la disciplina del decreto citato ed il regolamento dell’organismo di mediazione. In tal caso, la condotta del Notaio, ferme restando le responsabilità professionale e deontologica, non è rilevante autonomamente sul piano disciplinare;

c)     nella duplice veste di Notaio e di mediatore. Ha destato iniziali perplessità, risolte poi in senso positivo dalla dottrina prevalente, la figura bifronte del mediatore – Notaio esaminata in relazione al disposto dell’art 14 del decreto, ove è statuito il divieto per il mediatore di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio, nonché l’ulteriore divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, non incorre nel divieto il Notaio che sia al contempo mediatore, tenuto anche conto del carattere meramente eventuale dell’attività di autenticazione (ben diversa dalla mera certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni in sede di conferimento dell’incarico e dell’obbligo di prestazione del ministero, di cui all’art. 27 l.not.

Il Notaio, in quanto mediatore, sarà tenuto, di concerto con le parti, alla redazione dell’accordo verbale e alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni o della impossibilità a sottoscrivere ai sensi dell’art. 11; successivamente potrà essere liberamente scelto dalle stesse in veste di pubblico ufficiale, per consentire all’accordo di ottenere la pubblicità nei registri immobiliari. Ciò, con evidente risparmio di tempo e di risorse economiche.

Si è precisato, altresì, che sotto il profilo economico, il divieto rivolto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti, deve riferirsi al Notaio in quanto mediatore e non al Notaio considerato nell’esercizio delle funzioni a lui proprie. Conseguentemente, le indennità dovute per il procedimento di mediazione dovranno essere versate all’organismo di mediazione, mentre le spese e gli onorari per l’autentica o per la traduzione in atto pubblico dell’accordo saranno dovute al Notaio.

In conseguenza, il Notaio, nell’ipotesi in cui svolga contemporaneamente le funzioni di mediatore e pubblico ufficiale autenticante, sarà dominus di tutta la procedura di conciliazione, che potrà interamente gestire a partire dalla designazione e fino all’autenticazione.

Il ruolo del Notaio, successivamente alla stesura del verbale di conciliazione, potrà ricoprire una variegata gamma di ipotesi.

Egli, infatti, potrà limitarsi ad apporre l’autentica notarile raccogliendo in sua presenza le firme delle parti, e non già del mediatore, e ciò verosimilmente avverrà nell’ipotesi in cui l’accordo non necessiti di alcuna dichiarazione o autorizzazione integrativa; potrà ricevere l’accordo in forma pubblica, il che verosimilmente si verificherà nell’ipotesi inversa e nel qual caso, sotto la sua personale responsabilità, dovrà provvedere all’accertamento dell’identità personale dei sottoscrittori, ad indagare la loro volontà ed a porre in essere tutti gli accertamenti connessi ai trasferimenti immobiliari; potrà procedere alla ripetizione dell’accordo in forma pubblica; potrà rinnovare il medesimo in modo tale da sanare un’eventuale nullità formale; potrà altresì stipulare un negozio in esecuzione dell’accordo ove quest’ultimo abbia efficacia meramente obbligatoria.

Qualora il Notaio intervenga nel doppio ruolo di mediatore e pubblico ufficiale autenticante, il verbale verrà sottoscritto (con doppia valenza) una sola volta dinanzi al Notaio. Qualora, invece, il Notaio intervenga solo in qualità di pubblico ufficiale autenticante il verbale presenterà un doppio gruppo di sottoscrizioni, prima dinanzi al mediatore e successivamente davanti al Notaio autenticante.

Nell’ipotesi in cui al pubblico ufficiale venga esibito per l’autenticazione un verbale di conciliazione a cui sia allegato l’accordo che del verbale costituisce parte integrante, occorre operare cautele per evitare che l’allegato possa essere sostituito od alterato, essendo il verbale di conciliazione una comune scrittura privata.

Uno dei possibili rimedi attuabili dal pubblico ufficiale, è quello di attuare, in sede di autenticazione delle sottoscrizioni al verbale, i formalismi normalmente impiegabili per gli allegati dell’atto pubblico, facendo applicazione analogica  della disciplina stabilita dalla legge notarile per gli allegati a questo (art. 51, secondo comma, nn. 7, 8 e 12, l.not.).

Pertanto, il Notaio, in sede di autenticazione della scrittura privata autenticata, fa sottoscrivere alle parti non solo il verbale di conciliazione da autenticare, ma anche l’accordo a questo allegato. Tale formalità (utilmente impiegabile anche per altri eventuali allegati), consentirebbe di inserire all’interno della formula di autentica l’attestazione che le parti hanno sottoscritto dinanzi al pubblico ufficiale, non solo il verbale di conciliazione sul quale deve essere apposta la formula di autentica, ma anche l’accordo a questo allegato. In questo modo l’attestazione coperta da pubblica fede sull’autenticità delle sottoscrizioni si estenderebbe sia a quelle apposte sul verbale che a quelle apposte sul documento allegato.

A ben vedere, l’inalterabilità/insostituibilità del documento allegato al verbale di conciliazione, è assicurata anche da un altro adempimento, seppure di esclusiva competenza notarile, costituito dal sistema di conservazione notarile delle scritture private autenticate destinate alla pubblicità immobiliare, previsto dall’art. 72 L. not. (come modificato dalla legge 28 novembre 2005 n. 246), come appunto i verbali di conciliazione autenticati dalle parti.

Carlo Carbone

Fonte:  www.sarannonotai.it

Per approfondimenti, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Il nuovo procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Note a prima lettura, a cura di E. FABIANI, M. LEO, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20 aprile 2010.