Dal 1° aprile obbligatoria la mediazione fiscale per le liti fino a 20.000€

Dal 1° aprile obbligatoria la mediazione fiscale per le liti fino a 20.000€

Approfondimento del 19-03-2012 – Agenzia delle entrate – Circolare 19 marzo 2011 n. 9/E

A pochi giorni dall’entrata in vigore della mediaconciliazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali fra cittadini – che però riguarda unicamente i diritti disponibili – arriva la mediazione per le liti fiscali “minori”, quelle cioè sotto i 20 mila euro. La dead line è fissata per il prossimo 1° aprile. Da lì in poi il ricorso alla procedura conciliativa sarà obbligatorio. Vale a dire senza il previo tentativo di accordo con l’Agenzia delle entrate, non si potrà sollevare alcun ricorso. In caso di esito positivo però le sanzioni si riducono del 40%.

QUI la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Befera: la priorità è alleggerire il lavoro delle Ct
Le linee guida del nuovo istituto, contenute nella circolare n. 9/E, sono state presentate stamattina a Roma dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera e dal direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa. “La mediazione – ha affermato Befera – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”.
“I vantaggi per il contribuente – ha affermato il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa – sono i tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione”.

I numeri del contenzioso
Nel 2011, mentre il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2% rispetto al 2010, il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9%. Il numero delle controversie vinte da parte dell’Agenzia delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4%, mentre aumenta l’indice di vittoria per valore, che raggiunge il 73,5% (rispetto al 70,3% del 2010).

La genesi dell’istituto
L’istituto è stato previsto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, che ha inserito nel Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, l’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”. Con questa diposizione, dunque, si è introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.

Il carattere deflativo
Siamo dunque di fronte – come spiega la circolare – ad “uno strumento deflativo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale”. Ed è “in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione”.

La procedura
L’istanza, che può contenere oltre alla proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.

Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

Niente costi aggiuntivi
Secondo l’Agenzia: “Il nuovo istituto non determina un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, esclusivamente l’ordinario onere della costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale”.

L’accordo riduce le sanzioni al 40%
Al contrario, nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Le controversie oggetto di mediazione….
Sono oggetto di mediazione le controversie relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

…e quelle escluse
Sono fuori dalla procedura: cartella di pagamento; avviso di mora di cui alla lett. e) dell’articolo 19, comma 1 del Dlgs 546/1992 (sostituito dall’avviso di intimazione, art. 50, co. 2, Dpr 602/1973); iscrizione di ipoteca sugli immobili; fermo di beni mobili registrati; atti relativi alle operazioni catastali. Esclusi anche gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

Note: (Guida al Diritto) 19 marzo 2012 – Il Sole 24 Ore

1 Comment

  1. fake oakleys
    Nov 18, 2013

    Dal 1° aprile obbligatoria la mediazione fiscale per le liti fino a 20.000€ | Mediare con successo