I beni avuti con usucapione rientrano nella comunione col coniuge?

I beni avuti con usucapione rientrano nella comunione col coniuge?

Una sentenza ha accertato in mio favore l’usucapione su una casa; il termine dei 20 anni di possesso è iniziato a decorrere da prima che mi sposassi: tale bene rientra o meno nella comunione con l’altro coniuge?

I beni che uno dei coniugi acquista non per contratto, ma per usucapione rientrano nella comunione legale a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.

Se uno dei coniugi possiede in modo continuato, ad esempio, un immobile per vent’anni (termine necessario per l’usucapione ordinaria) ed il ventesimo anno si compie durante il matrimonio, l’immobile è acquistato per usucapione in comunione dei beni con l’altro coniuge, anche se l’inizio del possesso è anteriore al matrimonio. Ciò a prescindere da quando il coniuge propone la causa di accertamento dell’usucapione e da quando interviene la relativa sentenza (la sentenza, infatti, si limita a dichiarare intervenuto l’acquisto con effetto retroattivo al momento del compimento del termine [1]).

In pratica, questo significa che se il matrimonio è stato contratto qualche giorno prima che il ventennio si compisse, la casa rientra nella comunione. Se, invece, il ventennio si è verificato già prima del matrimonio, ma la causa viene avviata dall’interessato solo dopo le nozze o, se avviata prima, la sentenza esce successivamente al matrimonio, il bene resta di proprietà esclusiva del coniuge che ha usucapito il bene.

Dunque, nel caso del lettore, poiché il ventennio è iniziato a decorrere prima del matrimonio, ma si è compiuto solo dopo, la casa, divenuta di sua proprietà per effetto dell’usucapione, rientrerà nella comunione e l’altro coniuge vanterà la comproprietà.

Ricordiamo che l’usucapione è un mezzo di acquisto della proprietà “a titolo originario”, ossia non necessita del consenso della controparte e di un contratto (nel qual caso si sarebbe parlato di acquisto della proprietà “a titolo derivativo”).

Per usucapire un bene è necessario:

– aver posseduto il bene per almeno 20 anni adottando comportamenti tipici del proprietario (ad esempio, il cambio di lucchetto da un cancello o la serratura della porta di casa);

– che tale possesso sia avvenuto in forma pacifica e non occulta

e che, entro tale ventennio, non siano intervenuti atti interruttivi da parte del proprietario (per es. la citazione per ottenere la restituzione dell’immobile).

Così come i beni oggetto di usucapione rientrano nella comunione dei coniugi anche altri casi di acquisto dell proprietà a titolo originario come l’accessione, la specificazione, la commistione, l’occupazione o l’invenzione. Diversamente, il terreno acquistato per alluvione avulsione, secondo dottrina, non ricade in comunione ma lo acquista il singolo coniuge che sia unico proprietario del terreno cui accede.

[1] Cass. sent. n. 20296/2008.

14 febbraio 2016

Fonte: http://www.laleggepertutti.it